La predisposizione del bilancio di previsione non richiede solo l’iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa degli interventi per le nuove opere pubbliche da avviare nel triennio, ma anche la valutazione dell’esigibilità degli interventi già avviati o che saranno avviati al 31 dicembre dell’esercizio precedente e non conclusi. Il paragrafo 9.4 del pc allegato 4/2 prevede infatti che «Le previsioni di competenza finanziaria (…) rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti». In sostanza il principio generale della competenza finanziaria potenziata vieta che l’esigibilità venga verificata solo in sede di riaccertamento ordinario e che non ci sia coerenza tra gli stanziamenti di bilancio e la reale esigibilità degli accertamenti e impegni.
Risulta quindi necessario definire i cronoprogrammi sin dalla fase di programmazione e stanziare i relativi fondi pluriennali vincolati nel bilancio. Un documento previsionale che non contempli il Fpv in entrata risulterebbe infatti scarsamente attendibile, in quanto presuppone che tutti gli investimenti già avviati saranno conclusi entro la fine dell’esercizio precedente.
Per poter valorizzare il Fpv in entrata nel primo esercizio del nuovo bilancio di previsione è tuttavia necessario che anche nel bilancio in corso di gestione sia data evidenza – mediante il fondo pluriennale vincolato iscritto in parte spesa – delle risorse già accertate ed esigibili destinate a finanziare spese esigibili in esercizi successivi. Non è possibile, in altri termini, prevedere il Fpv di entrata al 1° gennaio 2025 se nel bilancio 2024 non è stanziato il corrispondente Fpv di spesa. Il paragrafo 5.4.3 del pc allegato 4/2 afferma, in deroga alla regola generale per cui Fpv di entrata al 1/1 = FPV di spesa al 31/12/es. n-1, che «Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente». Si ammette quindi che un Fpv di spesa nel 2024 possa decadere e non proseguire nel 2025 ma non è possibile il contrario.
Per rendere attendibili i bilanci secondo le logiche della competenza potenziata, quindi, è necessario che gli enti provvedano ad aggiornare i propri cronoprogrammi di spesa così da apportare al bilancio 2024 le variazioni di esigibilità funzionali a reimputare sugli esercizi successivi le entrate e le spese non esigibili, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lettere b) ed e-bis) del Tuel e portare quindi nel 2025 l’eventuale fondo pluriennale. L’ordinamento contabile demanda all’assestamento generale di bilancio questa verifica generale. Tuttavia, nulla impedisce agli enti di disporre una nuova successiva verifica funzionale all’elaborazione del nuovo bilancio, così da migliorarne le qualità informative e renderlo aderente ai principi contabili.
Questo approccio ha anche altri vantaggi: i) decongestionare l’attività del servizio finanziario che spesso si concentra nell’ultima parte dell’anno ovvero in fase di riaccertamento dei residui; ii) evitare variazioni nella fase di approvazione del nuovo bilancio, che dovranno essere recepite o tramite emendamenti ovvero con una successiva variazione; iii) garantire la continuazione delle attività già avviate nel corso dell’esercizio precedente, evitando al contempo imputazioni non rispettose della competenza potenziata.
Ma che succede se, dopo il deposito dello schema di bilancio, dovessero intervenire variazioni di esigibilità sul bilancio gestionale 2024 che incidono, per ovvi motivi, anche sul nuovo bilancio di previsione? La Faq n. 15/2016 di Arconet ricorda che, data la sostanziale autonomia dei due bilanci, le variazioni apportate su un documento non si estendono automaticamente al nuovo bilancio. Pertanto sarà necessario recepire tali variazioni sulle nuove previsioni, tenendo presente che:
• se le variazioni intervengono durante il deposito, potranno essere presentati emendamenti allo schema di bilancio, se previsti dal regolamento di contabilità. Diversamente sarà necessario apportare una variazione funzionale ad adeguare il bilancio alle variazioni intervenute dopo la sua approvazione;
• se le variazioni intervengono tra l’approvazione del bilancio in consiglio ed il 31 dicembre, l’atto che modifica il bilancio gestionale dovrà farsi carico di variare anche il nuovo bilancio di previsione.
🗞️ Articolo pubblicato sul quotidiano on line de IlSole24Ore
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