di E. Masini
Il Dm 25 luglio 2023 ha profondamente ridisegnato l’iter e le singole fasi, comprimendo notevolmente gli spazi demandati all’autonomia regolamentare degli enti.
In vista della scadenza del 31 dicembre, il complesso procedimento che conduce all’approvazione del bilancio di previsione si avvia alle battute finali. Il Dm 25 luglio 2023 ha profondamente ridisegnato l’iter e scandito in maniera puntuale le singole fasi, comprimendo notevolmente gli spazi demandati all’autonomia regolamentare degli enti. Ciononostante, la disciplina contenuta nel regolamento di contabilità deve essere tenuta in debita considerazione – ancorchè non sia stata aggiornata alle modifiche introdotte dal XVI decreto correttivo – perché potrebbe avere un ruolo non secondario nella definizione dei tempi e nella scansione dei singoli passaggi che vedono coinvolti i consiglieri e l’organo di revisione.
Una volta adottato in giunta lo schema di bilancio e la eventuale nota di aggiornamento al Dup (il termine del 15 novembre previsto dall’articolo 174 del Tuel è ordinatorio e può essere procrastinato senza particolari problemi) il par. 9.3.1 del pc allegato 4/1 prevede che l’iter continui attraverso:
- deposito dello schema di bilancio e dei relativi allegati per l’esame da parte dei consiglieri: la messa a disposizione della documentazione deve avvenire tempestivamente una volta deliberato lo schema da parte dell’organo esecutivo. Dovrà essere il regolamento a stabilire i tempi del deposito, compatibilmente con quelli previsti per acquisire il parere dell’organo di revisione;
- acquisizione del parere dell’organo: il termine di 15gg previsto dal pc all. 4/1 può essere diversamente normato (in aumento o in riduzione) dal regolamento di contabilità, anche in relazione al termine di deposito del bilancio per i consiglieri;
- messa a disposizione del parere dell’organo di revisione ai consiglieri: afferma il pc allegato 4/1 che «Salvo diversa disposizione regolamentare, il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell’Organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione». Si prevede, in sostanza, che il parere dell’organo di revisione possa essere trasmesso ai consiglieri anche unitamente alla proposta di approvazione del bilancio, comprimendo così i tempi di approvazione. Per contro, qualora il regolamento di contabilità preveda che il parere dell’organo di revisione venga messo a disposizione dei consiglieri unitamente al deposito del bilancio ovvero per un termine di 15-20 giorni, i tempi del procedimento si allungano notevolmente, con maggiore rischio di superare il termine ordinario del 31 dicembre;
- analisi e approvazione del bilancio da parte del consiglio: questa fase si articola in due momenti successivi a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell’Organo di revisione, b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio.
Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Arconet, sarà il regolamento di contabilità a stabilire se l’analisi del bilancio da parte dei consiglieri debba avvenire mediante un momento di studio e di approfondimento svolto in autonomia dal singolo consigliere, oppure mediante una o più sedute della commissione bilancio o ancora mediante una specifica sessione consigliare che può essere svolta anche contestualmente alla seduta prevista per l’approvazione del bilancio stesso;
- emendamenti: il regolamento può prevedere la possibilità di presentare emendamenti tecnici al bilancio derivanti dalla necessità di correggere errori del documento ovvero recepire le variazioni di esigibilità intervenute nel frattempo. Analogamente il regolamento può disciplinare i termini entro i quali devono essere presentati gli emendamenti, fermo restando che, in mancanza di disciplina, gli stessi possono per legge essere presentati entro i 3 giorni lavorativi antecedenti la seduta consigliare.
Infine, per quanto riguarda l’iter di approvazione del Dup, il regolamento è chiamato a stabilire se l’organo consigliare debba votare il documento presentato dall’organo esecutivo prima che sia deliberato lo schema di bilancio, quale suo presupposto fondamentale, oppure se tale passaggio possa essere bypassato alla luce della formulazione letterale dell’articolo 170 del Tuel. Allo stato attuale le previsioni regolamentari sono dirimenti per garantire la legittimità dell’iter e dei relativi documenti, dopo che il Consiglio di Stato – attraverso due sentenze emanate a distanza di poco tempo – è arrivato a conclusioni diametralmente opposte. Da un lato la sentenza n. 9551/2023 ha affermato l’illegittimità del DUP e del bilancio deliberati dal consiglio senza una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. Dall’altro la sentenza n. 4426/2024 è giunta alla conclusione opposta, affermando la legittimità del Dup deliberato dal consiglio unitamente al bilancio, vista l’assenza di una espressa norma di legge che deponga in senso contrario.
È indubbio che l’aggiornamento del regolamento di contabilità rappresenti l’occasione per delineare un percorso di approvazione del Dup e del bilancio ritagliato sulle esigenze dell’ente locale, in grado di conciliare le prerogative dell’organo consigliare e l’esigenza di celerità del procedimento.


