LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 PER GLI ENTI LOCALI

Dalla prima lettura del disegno di legge di bilancio 2025 presentata dal Governo al Parlamento, emergono le seguenti novità per gli enti locali:

  • Equilibrio di bilancio rispettato in caso di saldo W2 non negativo: si tratta del saldo costituito da accertamenti+FPV di entrata+avanzo applicato meno impegni, disavanzo, FPV di spesa, accantonamenti e risorse vincolate non impegnate nell’esercizio.
  • Contributo alla finanza pubblica: viene posto a carico dei singoli comparti un ulteriore contributo alla finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quelli previsti a legislazione vigente (L 178/2020 e L 213/2023).
Comparto 2025 2026-2028 2029
Province e CM 10 ml 30 ml 50 ml
Comuni RSO+Sicilia e Sardegna 140 ml 290 ml 440 ml

Per gli enti locali il riparto avverrà con DM entro il 20 marzo 2025, anche tenendo conto di:

Impegni titolo 1 – interessi passivi – spese servizio rifiuti – missione 12

Il contributo in oggetto non dovrà essere versato allo Stato bensì accantonato in bilancio alla missione 20 entro 30gg dal riparto e a fine esercizio confluirà nel risultato di amministrazione per essere destinato a nuovi investimenti prioritariamente rispetto alla contrazione di nuovo debito. Per gli enti in disavanzo sarà utilizzato a riduzione dello stesso.
A consuntivo il MEF verificherà il rispetto degli equilibri di bilancio (W2 positivo) e degli accantonamenti a titolo di contributo alla finanza pubblica. Gli enti inadempienti saranno tenuti ad adeguarsi accantonando nel nuovo bilancio le risorse pari al saldo W2 negativo e al minor accantonamento. Saranno a tal fine adeguati gli schemi di rendiconto per l’esercizio 2025

  • Contributo per assistenza minori accolti in struttura: vengono stanziati 100 milioni da assegnare ai comuni a concorso delle spese per il ricovero in struttura dei minori non accompagnati. Il contributo è assegnato ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 10 per cento.
  • Fondo di solidarietà: viene incrementato di 56 milioni di euro la dotazione del fondo di solidarietà destinato ai comuni che presentano un saldo negativo sulla perequazione
  • Definitivo superamento della tesoreria unica mista (di fatto nulla cambia per gli enti locali rispetto alle disposizioni vigenti già dal 2012).