Alla luce della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del XVII decreto correttivo dei principi contabili
Alla luce della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del XVII decreto correttivo dei principi contabili, gli enti si interrogano sulla corretta contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche. L’integrale riscrittura del paragrafo 5.2, lettera a.3) del pc allegato 4/2 conferma la doppia contabilizzazione delle somme, che vengono imputate sul capitolo dell’opera, servizio o fornitura, reintroitate al titolo 3 dell’entrata sul pf 3.05.99.02001 e infine pagate sui capitoli stipendiali, con rinvio tramite fondo pluriennale delle somme non esigibili nell’esercizio. Due le novità che meritano di essere segnalate:
a) in primis, il momento di registrazione dell’impegno. Mentre la precedente versione demandava l’assunzione dell’impegno al momento della formale destinazione al fondo delle risorse incentivanti, la versione aggiornata del principio parla della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell’esercizio cui gli incentivi si riferiscono;
b) in secondo luogo, quello dell’imputazione dell’impegno che il decreto correttivo individua negli «esercizi di esigibilità dell’obbligazione nei confronti dei dipendenti» laddove in precedenza si rinviava ai «principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale».
La nuova formulazione assolve, senza dubbio, alla finalità di chiarire definitivamente che, anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche non solo devono transitare nel fondo ma devono anche essere contrattate (in linea con quanto affermato dalla RgS con parere n. 225928/2023 e da Anac con atto del Presidente n. 11/2023 che hanno superato le iniziali interpretazioni per cui i nuovi incentivi erano sottratti alla contrattazione). D’altro canto, tuttavia, tale posizione complica e non poco la già difficile gestione di tali poste. La scelta di subordinare l’assunzione dell’impegno di spesa alla sottoscrizione del contratto decentrato di destinazione delle risorse del salario accessorio presenta infatti più di un problema applicativo:
sebbene non rappresenti una prassi virtuosa, l’esperienza insegna che la contrattazione decentrata economica interviene nel secondo semestre e spesso a chiusura dell’esercizio. Una rigorosa osservanza del pc si tradurrebbe quindi nell’impossibilità per una buona parte dell’anno di assumere impegni per gli atti di incarico affidati ai propri dipendenti prima di tale momento, mentre la Corte dei conti Umbria (delibera n. 56/2019) individua nel conferimento dell’incarico il momento di assunzione dell’impegno, ancorchè tali incentivi saranno liquidati in epoca successiva;
la sottoscrizione della contrattazione integrativa riferita agli incentivi fa intendere che nell’esercizio di riferimento questi vengono esposti nel fondo e valorizzati per l’intero ammontare stabilito dal regolamento, senza considerazione per l’esigibilità degli stessi. A riprova di ciò depone il passaggio del pc che prevede la successiva imputazione degli impegni agli esercizi in cui scade l’obbligazione.
Non è chiaro, in sostanza, se gli incentivi devono essere esposti tutti nel fondo nell’esercizio di affidamento dell’incarico (ed impegnati solo dopo la sottoscrizione del contratto) ovvero se devono transitare sui fondi dei singoli esercizi in cui questi devono essere erogati ai dipendenti in base alle esigibilità previste dal regolamento. Per fare un esempio pratico, ipotizzando incentivi per 100 connessi alla realizzazione di un’opera pubblica che maturano in base alle singole fasi incentivate su quattro annualità (10+20+20+50), questi devono essere impegnati e fatti transitare nel fondo tutti per 100 nell’anno di conferimento dell’incarico, oppure possono essere impegnati tutti al momento di conferimento dell’incarico, fatti uscire dal capitolo dell’intervento ma esposti nel fondo nel momento di esigibilità delle obbligazioni tramite il fondo pluriennale vincolato relativo al salario accessorio?
Escludendo l’ipotesi di impegnare annualmente solo la quota destinata ad essere erogata nell’esercizio, la prima soluzione delle due sopra indicate sembra quella più aderente al tenore letterale delle nuove norme contabili, sebbene essa contrasti con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, secondo la quale l’esigibilità delle somme è sorretta dal principio del “tempus regit actum”. È l’effettivo compimento delle attività incentivate che fa sorgere il diritto all’erogazione del compenso: tale criterio guida il momento per l’inserimento delle risorse nel fondo ed il computo del limite rispetto al trattamento economico individuale (Corte dei conti – Sezione autonomie, delibere n. 7/2009 e n. 11/2015). Ciò legittimerebbe la seconda soluzione (di esporre nel fondo solo le risorse che annualmente maturano) che tuttavia non rispecchia il contenuto del pc.
Una soluzione che ambisca a conciliare i principi contabili con i canoni ermeneutici della Corte dei conti potrebbe essere quella di anticipare il più possibile nell’esercizio la sottoscrizione del contratto decentrato economico, individuando al suo interno le risorse legate agli incentivi tecnici che si prevede di impegnare riferite a nuovi incarichi per interventi da attivare sulla base della programmazione approvata, ancorchè esigibili in via differita, con la specifica che tuttavia tali risorse saranno effettivamente consuntivate all’interno del fondo nell’esercizio in cui matura il diritto alla corresponsione. Le risorse non utilizzate resterebbero così congelate e rinviate al nuovo esercizio in analogia con quanto accade per il fondo pluriennale vincolato. Si suggerisce a tale proposito di indicare un plafond più che capiente per tale voce, dato che ciò non determina conseguenze negative per l’ente o per gli altri dipendenti, in considerazione del fatto che tali risorse sono escluse dal limite del salario accessorio.
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