ELENCO CONTRATTI DI PARTENARIATO DA ALLEGARE AL RENDICONTO

Negli allegati del rendiconto 2024 per la prima volta deve essere inserito il prospetto inerente i contratti di partenariato pubblico privato sottoscritti dall’ente. L’obbligo è stato introdotto dal DM Economia e finanze del 10/10/2024 che, attraverso la modifica del par. 13.1 del pc all. 4/1, ha recepito le novità del nuovo Codice dei contratti (art. 175, comma 7, del d.lgs. 36/2023).

In fondo all’articolo mettiamo a disposizione un esempio di prospetto da inserire nel rendiconto.

Data la difficoltà della materia e l’assenza di indicazioni ufficiali relative alla compilazione di questo prospetto, riteniamo utile fornire alcune precisazioni:
– CUP: rappresenta il Codice Unico di Progetto che viene associato al contratto nel caso in cui esso si configuri come investimento pubblico. Il CUP potrebbe non essere presente nel caso di partenariati costituiti da concessioni di servizi senza investimenti;
– CIG: è rappresentato dal Codice Identificativo della Gara assegnato alla procedura per l’affidamento del contratto, ai sensi della legge 136/2010;
– Oggetto: occorre indicare l’oggetto del contratto così come riportato sia negli atti di gara che nel contratto stesso;
– Durata: indicata la durata complessiva del contratto, da esprimersi in anni oppure attraverso l’intervallo temporale che comprende la data inizio e la data di fine (o entrambe);
– Valore complessivo del contratto: rappresenta il valore dell’affidamento indicato nel contratto debitamente sottoscritto tra le parti o nei documenti allegati, da esprimere al netto di IVA. Nel caso di contratto di partenariato con tariffazione sulla PA, il valore del contratto è dato dal canone corrisposto per il numero di annualità, oltre ad eventuali opzioni. Nel caso di contratto di partenariato con tariffazione sull’utenza, il valore del contratto è dato dalle tariffe e dai diritti che l’operatore economico prevede di incassare nel periodo di validità dello stesso, comprensivo dell’eventuale compartecipazione pubblica per il riequilibrio della gestione. È appena il caso di evidenziare che il valore del contratto è superiore al valore dell’investimento e che quindi i due dati non possono coincidere;
–Valore investimento: rappresenta l’importo dei lavori che possono essere previsti dal contratto di partenariato. Ad esempio, se l’ente ha affidato il contratto avente ad oggetto la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica con annessa gestione dell’impianto e fornitura di energia, tale contratto prevede sicuramente la realizzazione di lavori che sono evidenziati negli allegati contrattuali (PEF, ecc.). Quindi nel prospetto deve essere indicato tale valore, al netto dell’IVA (in analogia con il valore complessivo del contratto). Precisiamo anche che non tutti i contratti di partenariato prevedono la realizzazione di investimenti (come nel caso delle concessioni di servizi). In tali casi il campo resterà vuoto;
– Importo contributo pubblico: rappresenta il contributo che l’ente concedente si è impegnato a corrispondere all’operatore economico privato per la realizzazione dell’investimento, e che risulta esso stesso dal contratto. Evidenziamo che, nei contratti di partenariato relativi ad opere fredde o tiepide contabilizzati secondo il metodo patrimoniale (in cui l’investimento viene rilevato solamente nel bilancio del privato), il canone corrisposto non rappresenta un contributo pubblico ma solamente la remunerazione di un servizio. In base all’istruttoria svolta per l’affidamento del contratto, potrebbe essere considerato contributo pubblico la quota parte di canone che non si riduce in caso di mancata performance (ovvero in caso di mancata disponibilità dell’opera/servizio).

Quali contratti considerare. Un altro aspetto da valutare ai fini della corretta compilazione del prospetto riguarda la platea di contratti da inserire in questo nuovo allegato. Occorre considerare solo quelli sottoscritti nell’esercizio 2024 (di riferimento del rendiconto), quelli sottoscritti ai sensi del d.lgs. 36/2023 o quelli sottoscritti in precedenza e che sono in corso nell’esercizio oggetto di rendicontazione? Sebbene la norma nulla specifichi in proposito e sebbene l’obbligo dia esecuzione all’art. 175 comma 7 del nuovo Codice (d.lgs. 36/2023 entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023), riteniamo doveroso considerare tutti i contratti di partenariato sottoscritti in precedenza e che erano in corso nel 2024. Ovviamente la ricognizione potrebbe non essere agevole tenuto conto che, trattandosi di contratti di lunga durata, non sempre le informazioni sono disponibili e/o facilmente reperibili. In ogni caso, fermo restando l’eventuale integrazione in futuro, risulta utile inserire i contratti dei quali si ha contezza.

Concessioni di servizi. È utile infine precisare che nell’elenco di cui stiamo parlando devono essere inserite anche le concessioni di servizi (come la concessione per la gestione di un impianto sportivo, di un asilo nido, della mensa scolastica) affidate in base al Codice dei contratti, nelle quali viene trasferito il rischio operativo in capo al privato. Le concessioni di servizi, infatti, rientrano a pieno titolo nei contratti di partenariato pubblico privato, sia in base a quanto previsto dall’art. 174 del d.lgs. 36/2023 che dall’art.180 del d.lgs. 50/2016.

Elenco contratti di partenariato pubblico privato – esempio di prospetto da allegare al rendiconto