Entro il 30 aprile gli enti locali sono chiamati ad approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2024, che porta con sé anche l’accertamento dell’avanzo di amministrazione, suddiviso in quote accantonate, vincolate, destinate e libere. È possibile procedere sin da subito ad utilizzare le quote libere dell’avanzo?
La norma di riferimento è contenuta nell’art. 187 co. 2 del Tuel che individua le finalità di impiego dell’avanzo libero, secondo il seguente ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti”.
Alla domanda se sia necessario attendere la salvaguardia degli equilibri per poter applicare avanzo libero ha risposto la Corte dei conti Lombardia con la delibera n. 149/2024, la quale – chiamata ad esprimersi sulla possibilità di usare avanzo libero per l’estinzione anticipata di prestiti – ha precisato che “ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, assume pertanto rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. In altri, termini, il Comune non potrà applicare l’avanzo disponibile prima dell’accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente”. Applicazione se, secondo la Corte, rientra nella piena autonomia e responsabilità dell’ente, “anche in ordine alla valutazione circa l’effettiva sussistenza della condizione di equilibrio e nel rispetto del principio contabile generale della prudenza”.
Alla luce di tale parere, non è vietato dall’ordinamento l’utilizzo dell’avanzo libero prima della salvaguardia degli equilibri deliberata dall’organo consigliare ai sensi dell’art. 193 del Tuel, essendo sufficiente la mera approvazione del rendiconto, fermo restando il rispetto – nella sostanza e non necessariamente nella sequenza temporale degli atti – delle priorità indicate dall’art. 187 del Tuel. Questo significa che il responsabile finanziario, nella delibera con cui si applica avanzo libero prima della salvaguardia, deve dichiarare (anche senza adottare necessariamente una salvaguardia anticipata):
a) l’inesistenza dei debiti fuori bilancio;
b) il permanere degli equilibri di competenza e nella gestione dei residui tenuto conto anche di situazioni che possono essere emerse successivamente all’approvazione del rendiconto stesso.
Riteniamo in ogni caso come non sia conforme al principio di prudenza utilizzare integralmente l’avanzo libero, né prima né dopo la salvaguardia, considerando che potrebbe esserci necessità di reperire durante l’anno nuove risorse per eventi o situazioni impreviste.
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