La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regione Campania, con la sent. 110/25, ha ribadito che, al fine di poter assicurare il puntuale rispetto del regolamento e della normativa in materia ai fini del discarico del proprio conto, l’economo deve:
– a monte dell’effettuazione della spesa: ottenere e conservare “una documentata e motivata richiesta del dirigente responsabile in ordine alla spesa da effettuare” (Sez. Giur. Campania, sent. n. 63/2025) ovvero una “motivata richiesta da parte del dirigente responsabile, cioè una formale e documentata istanza, idonea a rendere esplicita nella genesi e nei presupposti, ed immediata nei fini, la riconducibilità alle ipotesi di spesa in economia” (Sez. Appello Sicilia, sent. n. 187/2021; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 640/2022 e Sez. Giur. Campania, sent. n. 107/2025) Tale autorizzazione non può essere di tipo generico, ma indicare tutti i presupposti per una corretta valutazione, da parte dell’economo, della discaricabilità della spesa;
– a valle: ottenere e conservare la comprova di tale spesa tramite documenti conformi alla normativa fiscale che riportino i dati “oggettivamente necessari a riscontrare la regolarità della gestione economale, ovvero l’identificazione del bene acquistato, il soggetto compratore, il prezzo pagato, la data di acquisto e la riconducibilità all’attività istituzionale” (Sez. Giur. Molise, sent. n. 11/2020). In particolare: fattura quietanzata, ovvero ricevuta o scontrino fiscale, purché “parlanti e sempre leggibili (si suggerisce di conservare anche una copia degli stessi, informatica o cartacea, considerato che sono di carta chimica)
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