L’anticipazione di tesoreria entra nel piano dei flussi di cassa solo come saldo di Elena Masini

Il modello approvato da Arconet valorizza l’anticipazione di tesoreria limitatamente ai rimborsi da effettuare a favore del tesoriere ma non anche agli incassi da questo disposti per mettere a disposizione le somme.

L’anticipazione di tesoreria prevista dall’articolo 222 del Tuel rappresenta uno strumento volto a superare temporanee difficoltà di cassa, grazie alla liquidità messa a disposizione dal tesoriere che viene rimborsata con i primi incassi dell’ente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell’integrità – per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo – le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria (tit. 7 entrata) e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle stesse (tit. 5 spesa) sono contabilizzate al lordo delle correlate spese e entrate. Ne deriva l’obbligo di regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria e i relativi rimborsi, senza possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. A tale riguardo, il tesoriere è tenuto a rilevare tali movimentazioni senza attendere indicazioni dell’ente e a produrre il proprio conto con le carte contabili relative all’utilizzo ed al rientro dell’anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata. Nel caso in cui, al 31 dicembre, risulti un’anticipazione di tesoreria non restituita, la Commissione Arconet, con la FAQ n. 29 del 26 marzo 2018, ha chiarito che la chiusura contabile dell’anticipazione deve avvenire attraverso una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui dell’esercizio in chiusura e una reversale in c/competenza del nuovo esercizio. Nel nuovo esercizio si accerta poi l’entrata derivante dall’anticipazione cui si riferisce la reversale e si impegna la spesa concernente il rimborso dell’anticipazione.

Il modello del piano dei flussi di cassa per gli enti territoriali approvato da Arconet valorizza l’anticipazione di tesoreria limitatamente ai rimborsi da effettuare a favore del tesoriere ma non anche agli incassi da questo disposti per mettere a disposizione le somme. La scelta della Commissione è stata quella di evidenziare, relativamente al periodo considerato, il fabbisogno in termini di liquidità che il tesoriere ha messo a disposizione dell’ente per effettuare i pagamenti delle proprie spese nel periodo di riferimento. Si tratta, in sostanza, del totale dei rimborsi che l’ente ha disposto o ritiene di disporre nel periodo considerato per restituire l’anticipazione ricevuta dal tesoriere e dà evidenza del volume di entrate che complessivamente dovrebbero essere riscosse in tale periodo per far fronte ai pagamenti. Questo fabbisogno è un concetto del tutto diverso dal saldo di cassa che ha lo scopo di evidenziare – invece – l’importo dell’anticipazione di tesoreria non rimborsata alla fine del periodo considerato. I valori negativi che scaturirebbero eventualmente dal piano, quindi, non dovrebbero essere valutati alla stregua di un fondo di cassa insufficiente ma quale volume dei flussi che mancano all’ente per poter far fronte ai pagamenti.

Da questo punto di vista la Commissione Arconet, in risposta ad un quesito inviato da un ente (si veda Nt+ Enti locali & Edilizia del 26 febbraio 2025), ha fornito una chiave di lettura completamente diversa da quella che emerge dall’impostazione del modello, precisando come l’anticipazione di tesoreria rilevi ai fini della redazione del piano dei flussi di cassa solamente come saldo dei movimenti tra titolo 7 entrata e titolo 5 spesa. In sostanza, secondo le indicazioni di Arconet:

  • se il totale degli incassi del titolo 7 e dei pagamenti del titolo 5 spesa corrispondono, vuol dire che le riscossioni del trimestre sono state in grado di far fronte ai pagamenti del medesimo periodo e al termine dello stesso periodo non era aperta nessuna anticipazione;
  • se il totale dei pagamenti del titolo 5 spesa è superiore al totale degli incassi del titolo 7, deve essere valorizzato solo il saldo sul titolo 5 spesa, evidenziando che l’ente ha rimborsato più dell’anticipazione ricevuta nel periodo. Ciò rappresenta un miglioramento dell’esposizione verso il tesoriere al 1° gennaio dell’anno per gli enti che al 31/12 hanno un’anticipazione non restituita (deficit non evidenziato nel saldo di cassa al 1/1).

Secondo questa logica nulla dovrà essere indicato nel titolo 5 della spesa nel caso in cui, in un dato periodo, i pagamenti del titolo 5 spesa risultino inferiori al titolo 7 entrata. In tal caso le riscossioni proprie dell’ente risulteranno inferiori ai pagamenti effettuati (esclusi quelli del titolo 5) con ciò evidenziando che l’ente non è stato in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. In questo modo il saldo di cassa alla fine del periodo – se negativo – rappresenterà l’importo dell’anticipazione messa a disposizione dal tesoriere e non rimborsata.

Sarebbe opportuno che in questo difficile periodo di prima applicazione del modello relativo al piano dei flussi di cassa la Commissione Arconet pubblicasse almeno una FAQ ufficiale sul proprio sito così da rendere uniformi i comportamenti degli enti.