L’obbligo di coerenza con le previsioni di cassa del bilancio non sussiste per i titoli 7 di entrata e 5 di spesa relativi all’anticipazione di tesoreria, per i quali la Commissione Arconet ha fornito specifiche indicazioni.
A pochi giorni dalla scadenza per l’approvazione del piano dei flussi di cassa previsto dall’articolo 6 del decreto legge 155/2024 (e del bilancio) gli enti si interrogano sul rapporto tra i due documenti. Lo stretto collegamento del piano con il bilancio di previsione è indubbio: entrambi sono infatti chiamati a esprimere i flussi di cassa attesi nell’esercizio, con la differenza che:
– il piano ha il compito di proiettare i flussi di incassi e pagamenti suddivisi per trimestri (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre), mentre il bilancio fornisce solo un dato annuale;
– il piano non considera le previsioni di incassi connesse all’anticipazione di tesoreria (mentre considera i pagamenti per la restituzione dell’anticipazione concessa dal tesoriere).
C’è quindi da chiedersi se le previsioni del piano dei flussi di cassa al 31 dicembre debbano essere coerenti con le previsioni di cassa del bilancio. La risposta è sicuramente positiva, anche se è il piano dei flussi di cassa a influenzare le previsioni di cassa e non viceversa. Il motivo è semplice. L’esperienza di questi anni ha dimostrato come le previsioni di cassa dei bilanci degli enti territoriali siano state elaborate senza alcuna o quasi valutazione dell’effettivo andamento dei flussi di cassa e senza coinvolgimento dei responsabili di servizio, avvalendosi semplicemente degli automatismi messi a disposizione dai software di contabilità. È frequente, infatti, trovarsi di fronte a previsioni di cassa pari al totale degli stanziamenti di competenza+residui, che ovviamente sono molto lontane dal rappresentare il reale andamento dei flussi finanziari consuntivi. Per questo motivo il piano deve essere predisposto partendo dai dati storici e considerando le previsioni di competenza dell’esercizio, lo stock di residui attivi e passivi che risultano dall’attività di riaccertamento e dagli accantonamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità disposti sia in competenza che nel risultato di amministrazione. Queste informazioni, insieme ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, rappresentano il punto di partenza per elaborare previsioni attendibili che poi si tradurranno in una modifica degli stanziamenti di cassa. In sostanza, le previsioni di cassa del bilancio rappresentano il punto di arrivo e non il punto di partenza del piano. Ragion per cui le previsioni a tutto il 31 dicembre del piano dei flussi di cassa non devono – in prima battuta – coincidere con le previsioni di cassa del bilancio, specie se elaborate in maniera automatica, bensì rappresenteranno la base per variare tali previsioni così da renderle coerenti con il piano. Per questo motivo rappresenterebbe un errore ancora più grave la scelta di suddividere in maniera matematica le previsioni di cassa del bilancio per predisporre il piano previsto dall’articolo 6 del Dl 155/2024. Di conseguenza:
– gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione utilizzeranno i dati del piano dei flussi di cassa (previsioni a tutto il 31/12) per aggiornare le previsioni di cassa del bilancio, la cui competenza ricade sempre in capo all’organo esecutivo ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lettera d) del Tuel. Tale aggiornamento potrà essere rinviato ad un momento successivo all’approvazione del rendiconto, dato che le previsioni sono una diretta conseguenza dei residui aggiornati;
– gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio potranno utilizzare le previsioni del piano dei flussi di cassa per elaborare le previsioni di cassa del bilancio.
Analogamente in occasione degli aggiornamenti trimestrali del piano, disposti per recepire i dati consuntivi del periodo appena concluso nonché le variazioni agli stanziamenti di competenza, potrebbe risultare necessario aggiornare anche le previsioni di cassa del bilancio.
L’obbligo di coerenza con le previsioni di cassa del bilancio non sussiste per i titoli 7 di entrata e 5 di spesa relativi all’anticipazione di tesoreria, per i quali la Commissione Arconet ha fornito specifiche indicazioni.

