I VINCOLI FORMALI SULL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’art. 187, comma 3-ter, lett d) del Tuel consente agli enti locali di vincolare formalmente le entrate straordinarie già accertate e riscosse, a condizione che non sia stata rinviata la copertura dei debiti fuori bilancio e/o del disavanzo di amministrazione e che il vincolo discenda da una formale deliberazione dell’organo consigliare (Corte dei conti – Sezione autonomie, del. n. 3/SEZAUT/2016).
Non risulta sufficiente, in sostanza, la programmazione in bilancio delle spese da finanziare con tali entrate per configurare un vincolo formale. L’apposizione del vincolo formale sulle quote di avanzo libero/destinato entro il 31 dicembre ha il grosso vantaggio di consentire l’utilizzo anticipato delle relative risorse, mediante applicazione di avanzo vincolato presunto al bilancio di previsione, senza dover attendere il rendiconto della gestione.
Tale soluzione, tuttavia, incontra una difficoltà evidente, che consiste nella dimostrazione dell’effettivo incasso dell’avanzo che si intende vincolare formalmente. In caso contrario, tale scelta sarebbe priva di fondamento contabile.
La Circolare Filodirettocontabilità n. 31/2024 individua un possibile criterio di calcolo da utilizzare per dimostrare che l’avanzo libero o destinato sia anche effettivamente incassato, criterio che valorizza il saldo di cassa libero (+), le anticipazioni dei fondi vincolati disposte dall’ente (+) e gli accantonamenti che presuppongono un effettivo esborso di denaro, quindi al netto del FCDE e del FAL (-).

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