di E.Masini – Nt+ Enti locali & Edilizia 11/07/2025
In un periodo in cui l’agenda dei servizi finanziari degli enti locali è affollata di scadenze connesse alla salvaguardia, alla presentazione del Dup e alla trasmissione del questionario Sose, le temperature erano iniziate a salire ulteriormente per i dubbi connessi al termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato del sindaco per i quasi 1000 Comuni che sono andati al voto nell’autunno 2020 (elezioni posticipate dal Dl 26/2020 per via dell’emergenza Covid). Si contano dalla scadenza del quinquennio del mandato amministrativo o dalla di svolgimento delle nuove elezioni, che il ministero dell’interno, con la circolare n. 83/2024, ha già detto che si svolgeranno nella primavera 2026?
La posizione del ministero dell’Interno
La risposta a questa domanda sembrava pacifica fino a ieri, dato che il ministero dell’Interno, in una risposta a un quesito di un ente, aderendo all’interpretazione già fornita dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione con sentenza n. 5/2021/EL e indirettamente confermata dalla Sezione autonomie con delibera n. 15/SEZAUT/2023, aveva affermato che a prescindere dalla data delle elezioni, la relazione doveva essere sottoscritta entro il 60° giorno antecedente la scadenza naturale del mandato. Il differimento del termine per le nuove consultazioni, infatti, determina una mera proroga delle funzioni ma non è atto a prolungare la scadenza del mandato amministrativo. La conseguenza era che tutti i Comuni – colti in contropiede – avrebbero dovuto predisporre in fretta e furia la relazione tra fine luglio e i primi di agosto, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 6, del Dlgs 149/2011.
La nuova delibera della Corte dei conti Autonomie
A riportare il sereno è intervenuta la delibera n. 17/SEZAUT/2025 della Corte dei conti Autonomie, chiamata a rendere il proprio parere dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Piemonte, non per dirimere un contrasto interpretativo bensì per colmare una lacuna normativa. Secondo il nuovo pronunciamento «nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato». Tale principio di diritto – secondo i giudici – è in linea con la posizione espressa dalla medesima Sezione autonomie con la delibera n. 15/SEZAUT/2023, dato che, in quella situazione, veniva dato rilievo alla data di svolgimento delle elezioni antecedente alla scadenza del mandato. In questo modo, afferma la Corte, si «valorizza pienamente l’essenza della relazione di fine mandato: far conoscere agli elettori l’attività compiuta dal Sindaco/Presidente della Provincia, cosicché possa essere esercitata la scelta elettorale in modo informato e consapevole, con un preavviso congruo (sessanta giorni) ma comunque tale da porre la stesura della relazione in prossimità della scelta elettorale». Diversamente opinando, ritenere che la scadenza per la presentazione della relazione di fine mandato debba decorrere dal termine del mandato non coglie lo scopo dell’istituto, che è quello di far conoscere ai cittadini l’operato dell’amministrazione uscente e la situazione dell’ente, in modo da poter esercitare in maniera consapevole il diritto di voto. Specie quando, come nel caso esaminato, la data delle elezioni risulti posticipata di molti mesi rispetto alla scadenza del mandato, periodo in cui «potrebbero essere compiute azioni o emergere eventi degni di nota, quali esiti di controlli interni che mettano in luce rischi significativi; rilievi della magistratura contabile; consolidamento di dati finanziari in precedenza solo provvisori; anomalie nel rapporto con gli enti partecipati» tali da orientare l’elettorato nella scelta del nuovo sindaco. Appuntamento rinviato quindi alla primavera prossima, quando saranno indette le elezioni per il rinnovo degli organi.
Va precisato che la decisione dei giudici, salutata con favore dagli enti, ha validità generale in quanto si applica non solamente al caso di proroga del mandato a causa Covid registrato nel 2020 e nel 2021, ma ogni qual volta si sia in presenza di elezioni posticipate (o anticipate) rispetto alla scadenza del quinquennio. Le aspettative degli enti è che sia scritta finalmente la parola fine su un tema tanto dibattuto come questo e che sia il Ministero che tutti gli altri organi giudicanti si adeguino a questo principio.

