Sul bilancio di previsione 2025-2027 pesano gli oneri dei rinnovi contrattuali – di E. Masini

La legge 213/2023, commi 27 e 29-30, ha stanziato i fondi necessari per complessivi 8 miliardi di euro (3 miliardi per il 2024 e 5 miliardi a regime dal 2025) che si aggiungono a quelli già stanziati dal Dl 145/2023
A seguito della intervenuta sottoscrizione del contratto Area Funzioni Locali in data 16 luglio 2024, tutti i dipendenti degli enti locali (di qualifica dirigenziale e non) beneficiano del trattamento economico vigente nel periodo 2019-2021. A questo si aggiunge:
• l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal 1° aprile 2022 nella misura dello 0,3% e successivamente dal 1° luglio 2022 nella misura dello 0,5%, erogata ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del Dlgs 165/2001;
• l’anticipo dei benefici contrattuali previsto dal comma 28 della legge 213/2023 per il solo anno 2024, pari a 6,7 l’IVC percepita nel corso del 2023 (fatto salvo l’anticipo di tale beneficio nel 2023 ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 145/2023).
Come quantificare gli oneri dei rinnovi 2022-2024. In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2025-2027, gli enti dovranno quantificare le ulteriori risorse da stanziare alla missione 20 per i rinnovi contrattuali relativi al periodo 2022-2024. A tale scopo la legge 213/2023, commi 27 e 29-30, ha stanziato i fondi necessari per complessivi 8 miliardi di euro (3 miliardi per il 2024 e 5 miliardi a regime dal 2025) che si aggiungono a quelli già stanziati dal Dl 145/2023 per l’erogazione dell’anticipo dei benefici contrattuali. Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, anche per il settore non statale, (a cui si applicano i medesimi criteri previsti per le amministrazioni statali) viene riconosciuto un incremento complessivo del 5,78%, (anch’esso comprensivo dell’IVC nell’importo in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021 e della retribuzione annua media calcolata tenendo conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.
Sulla base di questi dati, l’aumento medio (rispetto allo stipendio tabellare previsto dal contratto 2019-2021) sarà dal 2024 pari al 5,78% che comprende:
• l’IVC già erogata a partire dal mese di luglio 2022 nella misura dello 0,5%;
• l’anticipo dei benefici contrattuali previsto dall’art. 3 del DL 145/2023 ovvero dall’articolo 1, comma 28, della legge 213/2023, pari al 3,35%
• l’ulteriore aumento contrattuale che sarà riconosciuto alla sottoscrizione del contratto, pari all’1,93%.
Nulla o quasi spetterà fino al 31/12/2024, considerato che la legge di bilancio ha stanziato risorse sufficienti a coprire i benefici economici già corrisposti al personale.
A tali importi andranno aggiunti gli oneri contributivi e l’Irap. Gli importi che scaturiscono da questi conteggi non sono certo irrisori e non è facile reperire le risorse in un bilancio che già deve farsi carico del contributo alla finanza pubblica. Ricordiamo infatti che per le amministrazioni non statali gli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti nazionali di lavoro sono a carico dei rispettivi bilanci (articolo 48, comma 2, del Dlgs 165/2001 e Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18). Tuttavia, gli enti dovranno fare attenzione perché, se è vero che l’incremento previsto è pari al 5,78% oltre oneri accessori, per un totale del 7,81%, è altrettanto vero che tale importo assorbe l’IVC maggiorata che per legge spetta solamente per il 2024. Quindi nel caso in cui le previsioni dei capitoli stipendiali per il nuovo bilancio siano state effettuate prendendo in considerazione il trattamento economico percepito nel 2024 (che comprende tale voce), occorre ridurre l’importo dell’accantonamento al solo differenziale pari al 2,43%, oltre oneri.
Accantonamento obbligatori o no? Vale la pena chiedersi se tale accantonamento rivesta carattere di obbligatorietà o meno. Il punto 5.2, lettera a) del pc all. 4/2 al Dlgs 118/2011 prevede che «Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione». Sebbene in base alle regole contabili armonizzate l’accantonamento in fase previsionale non sia obbligatorio ma solo consigliato, il reperimento in bilancio delle risorse necessarie è condizione per rispettare i principi di attendibilità e di veridicità nonché per poter attestare il permanere degli equilibri e quindi dare copertura finanziaria a nuove spese (come, ad esempio, le assunzioni, che vincoleranno l’ente anche per le annualità successive) In questo senso si è anche espressa la Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 10/2021/PRSP; n. 11/2020/PRSP; n. 194/2022/PRSE).